Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

A.I.Te.L.

Strada Pomponio Torelli n. 17 - PARMA

STATUTO

 

Finalità e strutture

Art.1) È costituita l’associazione denominata: Associazione Italiana dei Tecnici del latte, in breve (A.I.Te.L.)

Art.2) L’Associazione ha sede in Parma, Strada Pomponio Torelli n. 17. La modifica della sede sociale potrà

avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria dell’associazione e non costituirà modifica dello statuto.

Art.3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra

gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle

condizioni socio-economiche.

Art.4) L’associazione ha lo scopo di:

- seguire e promuovere lo sviluppo dell’industria del latte in Italia,

- divulgare la conoscenza dell’importanza dell’industria del latte e delle sue applicazioni,

- intervenire, per quanto possibile, nella definizione di tutti i provvedimenti che tecnicamente interessano

l’industria del latte e le sue applicazioni,

- prospettare agli organi competenti gli eventuali problemi relativi alla produzione, all’utilizzazione e alla

trasformazione del latte,

- portare a conoscenza dei soci i risultati ottenuti in Italia ed all’estero nel campo della produzione,

dell’utilizzazione e della trasformazione del latte,

- stabilire e mantenere relazioni in campo scientifico e tecnico con analoghe istituzioni di altre nazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà partecipare/organizzare convegni scientifici

e tecnici, conferenze, seminari, riunioni, gite istruttive e visite guidate nonché svolgere attività editoriale.

Potrà inoltre promuovere letture e riunioni periodiche, oltre a riconoscere borse di studio e premi.

L’associazione per perseguire i propri scopi potrà ingaggiare, assumere e/o scritturare conferenzieri o

personale esperto della materia.

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, come stipulare

apposite convenzioni con Enti Pubblici e Privati, gestire spazi/locali propri o di terzi, instaurare rapporti con

istituti di credito, partecipare a bandi per l’ottenimento di contributi, nonché in via sussidiaria e non

prevalente, svolgere attività commerciale.

Art.5) L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da

essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso,

dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Gli associati

Art.6) Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche o Enti, che ne condividono le

finalità ed i principi ispiratori e, previa presa visione, ne accettino lo Statuto.

Art.7) Gli associati si distinguono in:

associati fondatori;

associati ordinari: persone fisiche o gli Enti che, in Italia e all’estero, svolgono attività scientifica, tecnica o

pratica ai fini della produzione, dell’utilizzazione e della trasformazione del latte, oppure, in ragione delle

proprie funzioni;

associati sostenitori: le persone fisiche o gli Enti che contribuiscono al sostegno e allo sviluppo

dell’Associazione;

associati onorari: le persone fisiche che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito

chiara fama o che si siano rese in particolar modo benemerite nel campo delle attività comunque rivolte ad

una sempre migliore e più razionale produzione, utilizzazione e trasformazione del latte.

Art.8) La qualifica di associato si acquisisce mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione e con il

versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo potrà nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione

dell’associato con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea degli

associati.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art.9) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi

compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Gli

associati maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee.

All’associato maggiorenne è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.

Agli associati, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, è consentito esaminare

i libri sociali. Le spese inerenti tale attività restano in capo all’associato che ne abbia fatto richiesta.

Art.10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi

dell’associazione e di corrispondere le quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La

quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra

vivi.

Art.11) Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. a) dimissione volontaria;
  2. b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. c) perdita accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione

all’Associazione;

  1. d) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni

ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al

buon andamento del sodalizio;

  1. e) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 34 del presente statuto;
  2. f) decesso.

All’Associato dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa eventualmente versata.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti c) e d), assunti dal Consiglio Direttivo, devono essere ratificati

dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato

interessato, si procederà, in contraddittorio con l’interessato stesso, ad una disamina degli addebiti. I

provvedimenti di cui sopra rimangono sospesi fino alla data di svolgimento.

Art.12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto

versato all’associazione.

Art.13) Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi sociali

Art.14) Gli Organi dell’associazione sono:

L'Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

L’Organo di controllo, qualora istituito

L’Assemblea

Art.15) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell’associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e

convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria e può essere tenuta in audio-video conferenza

utilizzando i software disponibili.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio

Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati purché in

regola con i versamenti delle quote associative.

Art.16) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della

riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di posta ordinaria, fax, messaggio di posta

elettronica, pec, pubblicazione sul bollettino dell’associazione o ogni altro mezzo idoneo a tal fine, e

affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di

convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché

l’ordine del giorno.

Art.17) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il

pagamento delle quote associative alla data di convocazione dell’Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un

voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art.18) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più

uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere

sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno

una giornata.

Art.19) L'Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura

dell’esercizio sociale, il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con

elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di

3 e più di 13, conferma i nuovi consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo o, al contrario, ne elegge i sostituti,

delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.20) L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, sugli atti e contratti relativi a diritti

reali immobiliari, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e

delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita

qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento

dell’associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la

presenza e con la maggioranza dei ¾ dei soci ed in seconda convocazione con la presenza dei ¾ dei soci e con

la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere

almeno una giornata.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al

presidente, dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 13

membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno

nominati uno o più vice Presidenti, uno o due segretari (amministrativo e tecnico) e un tesoriere o

amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione, potranno essere delegati

parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo in dipendenza delle loro funzioni, salvo il

rimborso delle spese eventuali.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

– Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione

dell’associazione;

– Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per

il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;

– Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei

professionisti di cui si avvale l’associazione;

– La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

sociale, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente

unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;

– La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

– La fissazione delle quote sociali;

– La facoltà di nominare, tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari

funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

– La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da

sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

– La nomina del Direttore delle attività editoriali;

– La delibera di esclusione dell’associato che abbia perso i requisiti in base ai quali era avvenuta l’ammissione

all’associazione;

– La delibera di radiazione dell’associato che abbia cagionato danni materiali o di immagine all’associazione;

– Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la

maggioranza dei membri lo riterrà necessario e può essere tenuto in audio-video conferenza utilizzando i

software disponibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi

componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. È eletto

dall’assemblea degli associati, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni tre anni. Egli presiede

l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, presiede i congressi ed i convegni, vigila

sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i

poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art.25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.26) Il Segretario collabora con il Presidente nell’attuazione e nell’organizzazione delle attività; raccoglie

e verifica le richieste di ammissione, custodisce i documenti dell’associazione. Inoltre, collabora con il

Direttore delle attività editoriali e mantiene i rapporti con i soci. Redige i verbali delle riunioni e attende alla

corrispondenza. In caso di presenza di due segretari sarà compito del Presidente stabilirne i diversi compiti.

Al segretario viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del proprio incarico.

Art.27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione, redigendone le

scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e

predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini

economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni

formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa,

banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse

siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento

del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le

funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a

procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse

modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.29) Qualora nel corso del proprio mandato, venissero meno uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo

provvede per cooptazione alla nomina dei sostituti dando priorità al primo dei non eletti. In questo caso

l’assemblea, nella prima riunione utile, dovrà provvedere a confermare i membri nominati o, in caso

contrario, alla nomina dei nuovi consiglieri.

In entrambi i casi i nuovi consiglieri resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al

momento della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo

caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano,

dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando

l’ordinaria amministrazione.

Organo di controllo

Art.30) Qualora lo ritenga necessario, l’Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con

funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L’organo di controllo potrà

essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni

dell’Associazione ed essere costituito da soggetti estranei all’associazione dotati di adeguate competenze in

materia contabile ed amministrativa.

L’organo di controllo effettua verifiche periodiche e presenta all’assemblea degli associati la relazione

annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il patrimonio e l’esercizio finanziario

Art.31) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dai corrispettivi per i servizi

istituzionali versati dagli associati, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e

liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione ad

essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art.32) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma

diretta né indiretta tra gli associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.33) L’anno associativo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il

Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al

preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

Lo scioglimento

Art.34) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta

del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto

ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui

all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

Foro competente

Art.35) Per tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti associativi, promosse da o contro gli associati,

da o contro l’associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i liquidatori, competente sarà il foro di

Parma.

Norme finali

Art.36) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti

norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea degli associati in data 26 novembre 2021.

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